mercoledì 20 marzo 2013

Ordine di servizio una tutela per l'infermiere

Spesso, l'infermiere si trova quasi a subire delle  disposizioni da parte del nostro coordinatore o dell'amministrazione stessa, che ci appaiono come delle ingiustizie vere e proprie, altre volte invece ne diamo esecuzione senza sapere se sono veramente legittime.





Esiste una forma di tutela per l'infermiere nei casi di ordini di dubbia legittimità?

Si chiama Ordine di servizio e si presenta in forma scritta o verbale sia da parte o del nostro coordinatore o direttamente dell'amministrazione.

In caso ci venga chiesto di eseguire una prestazione, o comunque ci viene data una certa disposizione da parte del nostro superiore e riteniamo che tale disposizione sia palesemente illegittima, siamo tenuti immediatamente a contestarla, motivandone le ragioni.

In questo caso per dare seguito alle disposizioni che ci hanno richiesto, siamo legittimati a richiedere al  nostro superiore gerarchico un ordine di servizio scritto e motivato. 







Che tipo di ordini di servizio esistono? 

  • Orale ( solo nei casi di emergenza- urgenza )
  • Scritto


Per quali ragioni?

  • professionali (redazioni di  protocolli, linee guida )
  • Organizzative 

 Come deve essere redatto un ordine di servizio?

  1. Deve essere redatto in forma scritta
  2. Deve essere tempestivo
  3. Deve essere impartito nel luogo di lavoro
  4. Deve contenere la motivazione
  5. Deve prevenire dal responsabile del servizio ( art 16 D.P.R. 3/1957 )
  6. Deve essere chiaro
  7. Deve indicare la data di emissione
  8. Deve essere nominativo

Chi può emettere un ordine di servizio?

  • Qualsiasi ufficio, o persona fisica sovraordinata per legge, regolamento o organizzazione aziendale a influire nell'organizzazione del lavoro.
  • Sanità: tutto il personale inquadrato in categoria D e superiori. 

Si può disattendere un ordine di servizio?


Si può disattendere un ordine di servizio se vi sono motivazioni personali che impediscono al dipendente di ottemperarvi e sempre che sia possibile dare puntuale dimostrazione dell'impedimento:
  • Stato di necessità ( art.54 c.p. )
  • forza maggiore ( art. 45 c.p. )
  •  rischio di commettere un reato penale
Link utili

www.nursind.it

ordine di servizio

Luca Benci


Un altro post lo dedicherò alle varie tipologie di ordini di servizio, perché sono vari ed ognuno merita la sua riflessione.

Quanti di voi richiedono o ricevono ordini di servizio per l'espletamento di certe funzioni? ditemelo nei commenti.





sabato 9 marzo 2013

L'emotrasfusione è ancora un atto esclusivo del medico?

Questo post nasce dall'esigenza di condividere con alcuni colleghi infermieri e studenti di infermieristica la questione dell'emotrasfusione, vissute ancora come una sorta di gabbia mentale.



Ancora oggi assisto a dei convegni dove si parla di competenza e responsabilità dell'infermiere nell'emotrasfusione e le domande sono sempre le stesse, ci compete?,se accade  qualcosa al paziente quali sono le nostre responsabilità?

Quale normativa erano a conoscenza gli infermieri ?

Abbiamo studiato per anni il famoso art.12 della Legge 107/90, che disciplina l'attività trasfusionale e  tre anni dopo, la Commissione nazionale per l'attività trasfusionale del Ministero stilò le guidelines protocollari, dove definiva tutti i momenti e le persone interessate all'atto trasfusionale.

  • La trasfusione di sangue è un atto medico e per tanto deve essere prescritta ed effettuata dal medico

Gli anni passano, la professione si è evoluta, e in vent'anni anni sono cambiate parecchie  cose:


La nuova normativa sull'attività trasfusionale

  • Legge Legge 219/2005( Nuove discipline dell'attività trasfusionali)
  • Raccomandazione n.5 marzo 2008 del Ministero della Salute ( Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO

Facciamo alcune considerazioni in merito


  1. Era il 1993 ( sono passati più di vent'anni), la Commissione si era insediata in seguito alla Legge 107/90, decisamente prima del profilo professionale del 1994 e l'abrogazione del mansionario con la Legge 42/99 e 251/2000
  2. La Commissione nazionale per il servizio trasfusionale aveva redatto le guidelines protocollari come parere richiesto dalla legge, quindi il documento non aveva forza coattiva.
  3. Il Ministero non ha mai fatto proprio tale documento con una circolare, un Decreto, che regolamentasse l'esecuzione delle trasfusioni
  4. Il Buon uso di sangue del Ministero della Sanità del 4 febbraio 1993, non fa accenno minimamente alle linee guida citate
  5. Anche i Decreti Ministeriali del 25 e 26 gennaio 2001 non fanno accenno al documento della Commissione, ma evidenziano la necessità di creare un sistema sicuro di riconoscimento del ricevente a cui è stata assegnata l'unità di sangue. 

La  trasfusione non è un trapianto di organo


Oggi non regge più il concetto di alcuni che non compete all'infermiere la trasfusione perché di per sé è considerato come un trapianto,essendo il sangue un organo.

In realtà il sangue:


  1. Non è un organo 
  2. E un tessuto liquido appartenente alla sfera dei tessuti connettivi.


Non si può parlare di trapianto nell'emotrasfusione perché


  1. Il sangue si può donare volontariamente, l'organo no
  2. Il trapianto d'organo è regolamentato da leggi precise 

A l'infermiere compete l'emotrasfusione


  • La Legge 219/2005 ( Nuove discipline delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati ) all'articolo 27 abroga espressamente la Legge 107/90 e con essa le obsolete linee guida.
  • Si rafforza il concetto dell'abrogazione o meglio ancora dell'aggiornamento delle linee guida del 1993, in seguito all'uscita delle Raccomandazioni n.5 marzo 2008
  • Le Raccomandazioni del Ministero della Salute elenca in maniera esaustiva le attività da compiere e il soggetto preposto indicandolo quasi sempre " L'operatore che effettua il prelievo", " l'operatore che esegue la trasfusione" e indicando espressamente il medico essenzialmente per la firma del modulo di richiesta di emocomponenti.
A mio avviso l'atto trasfusionale è la fine di un ciclo che termina con la somministrazione della sacca di sangue da parte sia del medico che dell'infermiere.

Nel processo trasfusionale si intersecano diverse figure professionali con diverse responsabilità, ma anche diversi ambiti di autonomia e competenza.
Non dimentichiamoci il nostro Codice Deontologico che rappresenta il principio guida della nostra professione in particolare l'art.9 che recita:

"L'infermiere nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere"

E voi nella vostra unità Operativa, quali sono le procedure che adottate per l'emotrasfusione?



domenica 3 marzo 2013

Responsabilità dei Docenti nella gestione dei farmaci a scuola


Nel mio post precedente, ho parlato delle Raccomandazioni del 2005 condivise dal  Ministero dell'Istruzione dell'università e Salute come punto di partenza per la somministrazione  dei farmaci in orario scolastico.



 Nonostante siano presenti sia le Raccomandazioni Ministeriali, che ovviamente non hanno forza coattiva, sia le varie sentenze a riguardo, alcuni Docenti si rifiutano di somministrare farmaci  salvavita durante l'orario scolastico, creando così per l'alunno e la famiglia uno stato di emarginazione, negando di fatto il diritto allo studio.


Premesso che l'assenza di leggi specifiche non permette di dare indicazioni univoche e condivisibili, il mio ragionamento si sposta sulla condotta dell'insegnante nell'ipotesi di un alunno che richiede la somministrazione di farmaci salvavita.


La legge punisce non solo chi cagiona un evento dannoso, ma anche colui che ne ha impedito il verificarsi.

Il nostro ordinamento giuridico disciplina sia i comportamenti attivi ( cioè le azioni), sia i comportamenti passivi cioè ( le omissioni).


Dunque, non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 


Da cosa deriva l'obbligo giuridico di impedire un evento?

  • Da una Legge;
  • Da un contratto;
Dall'esistenza di tale obbligo deriva il concetto di Posizione di garanzia nei confronti del bene protetto.

Che ruolo assume l'insegnante durante l'orario scolastico?


L'insegnante nello svolgimento delle sue funzioni assume una posizione di garanzia, quindi assume in se anche l'obbligo di vigilanza, a tutela dell'integrità fisica dell'alunno a lui affidato.


Come si è espressa la giurisprudenza?


La giurisprudenzapiù volte  ha affrontato le situazioni di violazione agli obblighi di vigilanza da parte degli insegnanti.

Nei casi di situazioni di pericolo prevedibile e prevenibile derivi un danno all'alunno, l'insegnante potrà essere chiamato a rispondere per violazione dell'obbligo di vigilanza da lui imposto in sostituzione dei genitori.



La Corte di Cassazione si è già espressa sull'estensione del concetto di sorveglianza.

" La vigilanza consiste nel complesso di attività, volte a seguire le finalità stabilite dalla legge e non nella semplice presenza fisica" ( Cass.sez.IV n.4883 del 03/1981).


Quindi se il dovere di vigilanza ha come obiettivo la realizzazione delle finalità scolastiche e la somministrazione di farmaci è anch'esso funzionale alla realizzazione delle finalità scolastiche, allora negli obblighi di vigilanza rientra anche la somministrazione dei farmaci salvavita necessari agli alunni con patologie, per garantire anche a loro l'accesso alla Scuola e realizzare così le finalità scolastiche.



Ovviamente anche da parte degli insegnanti assumersi tali incombenze sono una fonte di stress, vanno riequilibrate con le opportune cautele ( vedi Raccomandazioni 2005).



Mentre per le situazioni di emergenza, la linea univoca è condivisa la chiamata del servizio di emergenza  118.



Certamente se i Docenti fossero preparati anche alle situazioni di primo soccorso, sicuramente vivrebbero questo problema con una visione diversa e con molta meno apprensione.


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