lunedì 8 giugno 2015

Assicurazione rc colpa grave: (occhio alla clausola claims made)

Era da tempo che volevo scrivere un post dedicato al tema dell'assicurazione per colpa grave dove molti di noi hanno stipulato direttamente o indirettamente un contratto.
Non sono certo che ognuno di noi abbia letto con attenzione le clausole che si nascondono, quindi ho deciso di approfondire con voi l'argomento.  

Occhio alla clausola 
Sono sempre più numerosi gli infermieri che stipulano un contratto assicurativo che copre la colpa grave, ma la maggior parte di queste contengono la clausola claims made, dove nasconde parecchie insidie e non sempre vengono spiegati i dettagli. 

 Definizioni

Claims made
L'assicurazione prestata nella formula "Claims made" vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'assicurato durante il periodo di efficacia e a condizione che non siano già noti all'assicurato.

Efficacia dell'assicurazione
E' il periodo che intercorre tra la data di retroattività e la scadenza dell'assicurazione.

Sinistro
La richiesta di risarcimento di cui l'assicurato venga a conoscenza la prima volta nel corso del periodo di assicurazione.

Richiesta di risarcimento
Quella che per prima viene a conoscenza tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'assicurato:
  • la comunicazione alla quale la struttura sanitaria o l'impresa assicuratrice manifesta all'assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave;
  • l'inchiesta giudiziaria promosso contro l'assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione 
Sinistro con la formula Claims made
Con questa espressione che letteralmente significa " a richiesta fatta" si intende per sinistro il momento della richiesta del risarcimento danno e non il fatto illecito commesso.

Quindi tra cliente e assicuratore convenzionalmente si intende e si interpreta il sinistro come evento " futuro ed incerto" dal momento della richiesta del risarcimento da parte del danneggiato, anche se è passato diverso tempo  dal fatto illecito stesso. 

In genere le polizze con questa formula contengono un periodo di retroattività limitato nel tempo che varia dai cinque ai dieci anni, garantendo all'assicurato un periodo di copertura   
solo però nel periodo di vigenza della polizza, anche per fatti accaduti prima della stipula dell'assicurazione.

Le insidie 
Penso che ci sia sempre un rovescio della medaglia e la clausola claims made non è priva di insidie,al punto che,una buona parte della giurisprudenza le definisce clausole vessatorie.

In questi casi l'assicurato può essere chiamato a rispondere personalmente o per il tramite della propria azienda che esercita il diritto di rivalsa per un sinistro anche quando il rapporto assicurativo è cessato, provate ad immaginare una richiesta di risarcimento fatta nel 2015 per un fatto illecito a voi imputato che risale al 2005.

In altri termini, se si è appurato che il fatto illecito attribuibile ad una nostra responsabilità risale al periodo di copertura assicurativa, ma la richiesta di risarcimento viene fatta a copertura assicurativa cessata oppure nel frattempo abbiamo stipulato un nuovo contratto assicurativo con un altro compagnia,il danno non è più coperto dalla polizza.


polizza colpa grave
Fonte
































Accoglimento reclami 

E il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza e la sua scadenza, oppure come nella figura qui sopra, nel periodo è esteso sino alla data della garanzia postuma se è stata attivata.

Possibili scenari
  1. L'assicurato riceve una richiesta di risarcimento danni durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.
Se il comportamento colposo si è verificato nel periodo sopra descritto e l'assicurato non era conoscenza al momento della stipula del contratto, l'assicuratore paga il danno.

Se il comportamento si è verificato fuori dal periodo di efficacia  dell'assicurazione, ( prima della data di retroattività) o se l'assicurato ne era a conoscenza, l'assicurazione non pagherà il danno.

     2. L'assicurato riceve una richiesta di risarcimento quando la polizza è scaduta.

In questo caso l'assicurazione non pagherà il danno anche se il fatto colposo si è verificato nel momento in cui aveva la polizza, a meno che sia stata inserita nel contratto la garanzia postuma ( che ti garantisce una copertura per un periodo stabilito anche dopo la cessazione della polizza), in questo caso il reclamo viene accettato.

Occhio al rinnovo

Un contratto assicurativo può essere con o senza tacito rinnovo.

Con tacito rinnovo non ci sono particolari problemi perchè la compagnia attesterà il pagamento dell'annualità successiva e l'assicurato sarà coperto sino alla scadenza successiva.

Senza tacito rinnovo, alla scadenza del contratto cesseranno gli effetti della garanzia, a meno ché ci sia la garanzia postuma.

La tua opinione

Eri a conoscenza di questa clausola? Hai verificato se la tua polizza la contiene? scrivimelo nei commenti. 

2 commenti:

  1. salve, io non capisco la clausola se ne era a conoscenza a cosa si riferisce? grazie

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