venerdì 1 novembre 2013

Coordinatore infermieristico: senza master si può?

E' ormai noto a tutti che oggi per svolgere le funzioni di coordinatore  in una Azienda Ospedaliera  è necessario possedere come requisito principale  il Master in Management o per le funzioni di coordinamento.
Coordinatore infermieristico
Coordinatore Infermieristico Franco Deplano
S.O Urologia Trapianti di rene
Ch. Robotica


In  alcune Aziende però, a tutt'oggi, sono presenti delle figure di coordinatori prive di questo titolo, ovviamente non mancano le critiche a tal proposito, in tutte le direzioni.

Allora ci si chiede oggi, queste persone sono legittimate a continuare a coordinare?

Perché se io ho studiato, ho sputato sangue in termini economici, in termini fisici, ho fatto chilometri per sostenere degli esami, reputo persino di essere molto più competente rispetto al mio coordinatore, oltretutto senza titolo, non mi viene data la possibilità da parte  dell'Azienda di dimostrare le mie capacità manageriali?

Cercherò di spiegare in questo post,  i passaggi contrattuali che hanno portato le Aziende ad una deregulation contrattuale degli incarichi di coordinamento.


Coordinamento 

L'art 10 del CCNL del 20/09/2001 al comma 7 prevede che:
  •  In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto.
Ancora,  il comma 9 dispone che :
  • Dal 1 settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art.9 comma 4 ultimo periodo del presente contratto che recita:
  • I requisiti per il conferimento sono stati disciplinati dapprima dall'art.5 del CCNL integrativo 20/09/2001.
Successivamente è intervenuto l'art.4 del CCNL del 10/04/2008 dove a far data dalla entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10, è necessario il possesso del Master in Management. 


Modifiche alle categorie C e D: Profili sanitari 

Ora invece vediamo cosa prevede l'art 5 del CCnl integrativo del  20/09/2001:
  • Al comma 2; La posizione di coordinatore prevista dall'art. 10 del CCNL del 2000/2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e/o D di cinque anni.
  • Tale esperienza è ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive.
  • I criteri generali per il conferimento sono definiti dalle aziende con le procedure di concertazione di cui all'art 6, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999.
Come possiamo notare nella nota contrattuale, non vi è un solo passaggio che dica che al 2001 i requisiti dei coordinatori dovevano avere un master con funzioni direttive, ma bensì specifica che, I requisiti per il conferimento sono stati disciplinati dapprima dall'art. 5 del CCNL integrativo 20/09/2001 e solo successivamente è intervenuto l'art. 4 del CCNL del 2008.
   
Passaggi all'interno di ciascuna categoria 

 L' art. 17 sempre del ccnl 1998/2001 1 biennio dispone al comma 1:
  •  I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1.

La declaratoria dell'allegato 1

Categia D:

 Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali, caratterizzate da discrezionalità operative nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale. 

Personale e riorganizzazione aziendale

Con questo titolo l'art.19 del CCNL 2002/2005 ha ripreso l'argomento sulle funzioni di coordinamento, prevedendo al comma 1 lettera b), un percorso di sviluppo del personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 Agosto 2001, prevedendo un passaggio alla categoria DS.

Le norme contrattuali prendono in considerazione anche il restante personale incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 Agosto del 2001, promuovendo il relativo sviluppo professionale attraverso idonee procedure selettive.

Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto, il personale della categoria D in cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza del posto vacante nel livello economico DS partecipa alla selezione interna dell'art 17 CCNL 7 aprile 1999.

Conclusione

Premesso che, oggi i coordinatori sono soggetti a valutazione periodica da parte dell'azienda, sempre se l'Azienda stessa ha posto degli obbiettivi, dico a  tutti i miei colleghi che hanno conseguito il master in funzioni di coordinamento, di non abbandonare l'idea di raggiungere un sogno per cui hanno faticato molto, perché potete  darci tantissimo in termini di idee, di riflessioni, di organizzazione del lavoro, anche se al momento attuale al timone  non ci siete voi.

Recite

Spero di aver spiegato le ragioni per cui esistono ancora dei coordinatori senza il Master, senza la pretesa alcuna di difendere nessuna lobby.

Ma se ritieni che non mia sia espresso in maniera adeguata in questo articolo, lasciami i tuoi commenti.
















  


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