domenica 28 dicembre 2014

Reperibilità nei giorni festivi: spetta un riposo compensativo?

Sempre più spesso chi lavora in sala operatoria si domanda se sia  giusto che la reperibilità nei  giorni di riposo e quindi nei giorni festivi sia una cosa legittima.

O ancora meglio, tra colleghi che lavorano nelle sale operatorie, ci domandiamo se dovessimo lavorare nel nostro giorno di riposo, che cade di domenica, abbiamo diritto ad un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva?

Fonte



L'unica norma che noi infermieri e più in generale gli appartenenti al comparto sanità, abbiamo come punto di riferimento  è la norma contrattuale.

Servizio di pronta disponibilità

 L'art 7  del CCNL integrativo stipulato il 7 aprile 1999  cita testualmente:

art 1:  il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3 ( procedure di concertazione)

art 6: Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi.
Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 

 Questo significa che anche se sono reperibile nel mio giorno di riposo, che può essere una domenica o un festivo, ho diritto ad un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva, ma non si riduce il mio debito orario settimanale,cioè dovrò fare in modo di distribuire nell'arco della settimana le ore lavorative che ho recuperato.

Giurisprudenza

Anche la giurisprudenza si è espressa a riguardo, faccio riferimento ad una recente  sentenza della Corte di Cassazione civile la n°11727 del 2013, dove un dipendente chiedeva un risarcimento danni da usura psico-fisica alla ASL di Salerno per aver effettuato dei turni di reperibilità passiva, senza godere di un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva.

I ricorsi vengono respinti sia dalla Corte di Appello, che dalla Corte di Cassazione per quanto riguarda il danno da usura psico-fisica ma non quello del riposo compensativo, per mancanza dell'onere della prova.

Perché la Corte, in adesione con altre recenti sentenze, ha ritenuto che la reperibilità si "configura come prestazione strumentale e accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro" cioè hai solo l'obbligo di farti rintracciare nel caso si debba lavorare.

Non equivalendo quindi ad una vera e propria prestazione lavorativa, la reperibilità svolta nel giorno di riposo settimanale, limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e quindi, si ha diritto ad una indennità aggiuntiva prevista dal contratto.

La Corte conclude affermando che il dipendente in servizio di pronta disponibilità in giornata festiva, che non abbia reso alcuna prestazione lavorativa, ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, ma non alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, con la conseguenza che è tenuto a recuperare le ore lavorative del giorno di riposo, ridistribuendole nell'arco della settimana. 

Fonte
Nota Ministeriale

Anche il Ministero della Giustizia nel 2008 ha emanato una nota Ministeriale indirizzata a tutte le organizzazioni sindacali e alla Corte Suprema di Cassazione e le Corti di Appello, in merito questa volta, alla chiamata in reperibilità domenicale e il riposo compensativo.

La nota Ministeriale esprime il suo parere con due esempi pratici:
  1. Se un dipendente lavora tre ore la domenica in reperibilità e non chiede il pagamento dello straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno sostitutivo della domenica e dovrà effettuare altre trentatré ore di lavoro.
  2. Se un dipendente lavora tre ore la domenica e ne chiede il pagamento come straordinario, nella settimana successiva ha diritto ad un giorno sostitutivo della domenica e dovrà effettuare trentasei ore di lavoro.
La nota, specifica, che queste argomentazioni in merito al giorno di riposo sostitutivo della domenica, garantito dalla costituzione e dal CCNL, valgono solo per la giornata di domenica; per il lavoro prestato in altri giorni festivi si applicano solo le norme che disciplinano lo straordinario festivo ed in alternativa quelle del riposo compensativo.


A mio avviso questa potrebbe essere una soluzione per venire incontro alle esigenze di chi lavora come me in una sala operatoria, che spesso viene chiamato a prestare la sua attività lavorativa durante la reperibilità.

Si tratta di trovare una soluzione condivisa all'interno della propria Unità Operativa, non solo a mio avviso, della reperibilità della domenica, ma anche durante la settimana, reputo rischioso mettere a repentaglio la vita altrui e mia, rientrando con il turno di pomeriggio , dopo magari aver lavorato tutta la mattina e la notte nello stesso giorno.


Come si potrebbe organizzare un servizio di sala operatoria, considerando questa tipologia di turni? lasciami un commento potremmo trovare assieme una soluzione condivisibile.













2 commenti:

  1. Secondo me la storia del riposo compensativo non é come la dici tu... Ma diversa...
    La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica(Pareri n. 4750 del 21.07.1997; n. 2575 dei 03.06.1998; n. 10016 del 30.11.1998), ha spiegato che l’inciso “ senza riduzione del debito orario settimanale” va interpretato ed applicato nel senso che nel debito orario settimanale va computata anche la giornata in cui sia stata resa la pronta disponibilità. Ha infatti una mera funzione dichiarativa nel senso di chiarire (e rassicurare le parti del rapporto lavorativo) che, ove il dipendente svolga pronta disponibilità in giornata festiva e fruisca poi del riposo compensativo continuando per gli altri giorni della settimana a svolgere il normale orario, il suo monte/debito orario non deve ritenersi reso in maniera ridotta, ma deve ritenersi comunque integro proprio per il computo in esso della giornata di pronta disponibilità.

    RispondiElimina
  2. Ciao, può essere, io ho fatto riferimento alle sentenze di cassazione 2008 2009 2015, e la nota del ministero della giustizia.

    RispondiElimina